domenica

O.n.u.



ONU o Organizzazione delle Nazioni Unite Organizzazione internazionale basata sul reciproco riconoscimento della sovranità di ciascuno degli stati membri; i suoi scopi sono quelli di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni, promuovere la cooperazione in materia economica, sociale e culturale, e favorire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Gli stati membri si impegnano a risolvere le controversie in modo pacifico, ad astenersi dall’uso della forza, a sostenere le iniziative dell’ONU e ad agire conformemente al suo programma.

L’Organizzazione è nota anche con la forma abbreviata della denominazione: Nazioni Unite (NU).

L’ONU ha ottenuto per sei volte il premio Nobel per la pace: nel 1954 e nel 1981 con l’UNHCR (Alta commissione per i rifugiati); nel 1965 con l’UNICEF (Fondo delle NU per l’infanzia); nel 1969 con l’ILO (Organizzazione internazionale del lavoro); nel 1988 con le truppe di pace (Caschi Blu); infine, nel 2001, l’intera organizzazione, ritenuta l’unico strumento atto al raggiungimento della pace e della cooperazione nel mondo, è stata premiata insieme con il suo segretario Kofi Annan.

Organi dell'Assemblea Generale [modifica]

Organi dipendenti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Fondi e Programmi [modifica]

* UNCTAD - Congresso delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (Ginevra, Svizzera)
* UNDP - Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (New York, Stati Uniti)
o UNIFEM - Fondo delle Nazioni Unite per le Donne (New York, Stati Uniti)
o UNV - Volontari delle Nazioni Unite (Bonn, Germania)
* UNEP - Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (Nairobi, Kenya)
* UNFPA - Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (New York, Stati Uniti)
* UNHABITAT - Programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani (Nairobi, Kenya)
* UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Ginevra, Svizzera)
* UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (New York, Stati Uniti)
* UNODC - Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine (Vienna, Austria)
* WFP - Programma Alimentare Mondiale (Roma, Italia)

Istituti di Ricerca e di Formazione [modifica]

* INSTRAW - Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la Ricerca e la Formazione del Progresso delle Donne (Santo Domingo, Repubblica Dominicana)
* UNICRI - Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (Torino, Italia)
* UNIDIR - Istituto di Ricerca delle Nazioni Unite sul Disarmamento (Ginevra, Svizzera)
* UNITAR - Istituto delle Nazioni Unite per la Formazione e la Ricerca (Ginevra, Svizzera)
* UNRISD - Istituto di Ricerca delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sociale (Ginevra, Svizzera)

Altri enti [modifica]

* COPUOS - Commissione delle Nazioni Unite sull'Uso Pacifico dello Spazio Extra-atmosferico (New York, Stati Uniti)
* UNAIDS - Programma delle Nazioni Unite per l'AIDS/HIV (Ginevra, Svizzera)
* UNOOSA - Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio Extra-atmosferico (New York, Stati Uniti)
* UNOPS - Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ed i Progetti (New York, Stati Uniti)
* UNU - Università delle Nazioni Unite (Tokyo, Giappone)

Organi del Consiglio di Sicurezza [modifica]

Organi dipendenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Tribunali Penali Internazionali [modifica]

* ICTR - Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (Arusha, Tanzania)
* ICTY - Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia (L'Aia, Paesi Bassi)
* SCSL - Corte Speciale per la Sierra Leone (Freetown, Sierra Leone)

Organi del Consiglio Economico e Sociale [modifica]

Organi dipendenti del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

Commissioni [modifica]

Le Commissioni hanno sede principalmente a New York, negli Stati Uniti.

* UNCCPCJ - Commissione per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale
* UNCHR - Commissione per i Diritti Umani
* UNCND - Commissione per le Droghe Narcotiche
* UNCPD - Commissione per la Popolazione e lo Sviluppo
* UNCSD - Commissione per lo Sviluppo Sociale (New York, Stati Uniti)
* UNCSTD - Commissione per la Scienza e la Tecnologia per lo Sviluppo (Ginevra, Svizzera)
* UNCSW - Commissione per lo Stato della Donna
* UNSD - Commissione Statistica

Commissioni Regionali [modifica]

* ECA - Commissione Economica per l'Africa (Addis Abeba, Etiopia)
* ECE - Commissione Economica per l'Europa (Ginevra, Svizzera)
* ECLAC - Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi (Santiago, Cile)
* ESCAP - Commissione Economica e Sociale per l'Asia e il Pacifico (Bangkok, Thailandia)
* ESCWA - Commissione Economica e Sociale per l'Asia Occidentale (Beirut, Libano)

Agenzie Specializzate [modifica]

* FAO - Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Roma, Italia)
* IBRD - Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Washington, Stati Uniti)
* ICAO - Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (Montreal, Canada)
* IFAD - Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Roma, Italia)
* ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ginevra, Svizzera)
* IMF - Fondo Monetario Internazionale (Washington, Stati Uniti)
* IMO - Organizzazione Marittima Internazionale (Londra, Regno Unito)
* INCB - Organizzazione Internazionale per il Controllo degli Stupefacenti (Vienna, Austria)
* ITU - Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, Svizzera)
* UNESCO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Parigi, Francia)
* UNIDO - Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (Vienna, Austria)
* UPU - Unione Postale Universale (Berna, Svizzera)
* WIPO - Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (Ginevra, Svizzera)
* WHO - Organizzazione Mondiale della Sanità (Ginevra, Svizzera)
* WMO - Organizzazione Meteorologica Mondiale (Ginevra, Svizzera)

Organi del Segretariato Generale [modifica]

Organi dipendenti del Segretariato delle Nazioni Unite.

Uffici [modifica]

* OCHA - Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari
* UNODC - Ufficio delle Nazioni Unite per le Droghe e il Crimine
* UNOHRLLS - Ufficio dell'Alto Rappresentante delle Nazioni Unite per i Paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo
* UNOIOS - Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi Interni
* OLA - Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Legali
* UNSECOORD - Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinatore della Sicurezza

Sedi [modifica]

* UNOG - Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra (Ginevra, Svizzera)
* UNON - Ufficio delle Nazioni Unite a Nairobi (Nairobi, Kenya)
* UNOV - Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna (Vienna, Austria)

Dipartimenti [modifica]

* DDA - Dipartimento per il Disarmamento delle Nazioni Unite
* DESA - Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite
* DGACM - Dipartimento per l'Assemblea Generale e la gestione delle Conferenze
* DM - Dipartimento per la Gestione delle Nazioni Unite
* DPA - Dipartimento per gli Affari Politici delle Nazioni Unite
* DPKO - Dipartimento per le Operazioni di Peacekeeping delle Nazioni Unite
* DPI - Dipartimento per la Pubblica Informazione delle Nazioni Unite

Organizzazioni correlate [modifica]

* IAEA - Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Vienna, Austria)
* ICC - Corte Penale Internazionale (L'Aia, Paesi Bassi)
* ITLOS - Tribunale Internazionale della Legge del Mare (Amburgo, Germania)
* SHIRBRIG - Brigata di reazione rapida multinazionale (Copenhagen, Danimarca)
* UNWTO - Organizzazione Mondiale del Turismo (Madrid, Spagna)
* WTO - Organizzazione Mondiale del Commercio (Ginevra, Svizzera)

La storia dell’ONU
A pochi mesi dalla fine della seconda guerra mondiale, il 24 ottobre 1945 entrò in vigore lo Statuto (la “Costituzione”) delle Nazioni Unite (United Nations Organisation, UNO). Lo Statuto ha lo scopo di regolamentare con norme e regole di comportamento la coesistenza pacifica degli stati del mondo e, in questo modo, “salvare le future generazioni dal flagello della guerra” (estratto dallo Statuto delle Nazioni Unite).

Società delle Nazioni

Già alla fine della prima guerra mondiale, nel 1919, le 32 potenze vincitrici fondarono la Società delle Nazioni allo scopo di tutelare il mondo dal pericolo di altri conflitti. Alla Società delle Nazioni mancava tuttavia un elemento decisivo: l’universalità. Alla Società delle Nazioni appartenevano infatti troppi pochi stati. Di fatto, non giunse mai a comprendere più dei due terzi degli stati mondiali. E soprattutto, le nazioni potenti non aderirono mai (USA) o aderirono solo molto più tardi (Unione Sovietica 1934) alla Società delle Nazioni. La Germania, da cui era partita la seconda guerra mondiale, e i suoi successivi alleati, Italia e Giappone, abbandonarono poi la Società delle Nazioni nel 1933 (Germania e Giappone) e nel 1937 (Italia).

Nascita dell’ONU

L’obiettivo di impedire l’insorgere di conflitti fu anche il motivo principale che portò alla nascita dell’ONU. Come già i membri della Società delle Nazioni (a partire dal 1920 anche la Svizzera vi aderì), anche i fondatori dell’ONU erano convinti del fatto che fosse possibile impedire le guerre solo se i singoli stati mondiali avessero organizzato in modo migliore le proprie relazioni reciproche. L’ONU, tuttavia, non doveva nascere come una copia della Società delle Nazioni, che si era disciolta nel 1946 (a dimostrazione di ciò, l’ONU e la Società delle Nazioni coesistettero per circa un semestre). Anche gli Stati Uniti, che non erano rappresentati nella Società delle Nazioni, entrarono a far parte dell’ONU fin dall’inizio. Con la loro adesione contribuirono in modo significativo a far sì che l’ONU raggiungesse il proprio obiettivo, ovvero diventare un’organizzazione di respiro mondiale.

Già nel 1942, nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, i 26 stati firmarono la “Dichiarazione delle Nazioni Unite“. Tra gli stati firmatari vi erano anche gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Cina e l’Unione Sovietica. Nel 1945 anche la Francia sottoscrisse la Dichiarazione. A questi cinque stati venne attribuita pertanto una particolare responsabilità: a partire dalla fondazione dell’ONU, questi cinque stati sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Gli altri stati non hanno mai svolto la funzione di membri permanenti, ma a tutt’oggi hanno solo la possibilità di restare in carica per due anni come membri non permanenti. Nel 2007 i membri non permanenti sono: Ghana, Qatar, Repubblica del Congo, Perù, Slovacchia, Italia, Belgio, Sudafrica, Indonesia e Panama.

Negli anni successivi alla nascita dell’ONU un numero sempre maggiore di stati ha aderito. Il numero degli stati membri continua ad aumentare. La Svizzera ha aderito come 190° stato membro solo nel 2002



La prima guerra del golfo: Iran-Iraq (1980-1988)

Combattuta da:
Iraq (sostenuto da un'ampia coalizione di Stati occidentali e arabi) e Iran.

OBIETTIVI DEI BELLIGERANTI
Iraq Saddam Hussein tentò di approfittare della caotica situazione iraniana creatasi in seguito alla rivoluzione islamica condotta da Kohmeini per rivendicare alcuni territori petroliferi iraniani da molti anni in contestazione e per indebolire il prestigio iraniano tra le popolazioni arabe come interprete di una lotta di riscatto dall’occidente. Fu sostenuto dall'Occidente interessato a ridurre la potenza dell'Iran komeneista, preoccupato che il fondamentalismo islamico potesse impadronirsi dei paesi arabi e musulmani.

Iraq Parlando ai giornalisti stranieri accorsi a Baghdad per assistere alle prime operazioni di quella che doveva essere la guerra lampo dello Shatt El Arab, Saddam Hussein, vestito nell’alta uniforme di comandante in capo delle forze armate, dichiarò solennemente il 24 settembre 1980:

"La banda di estremisti fanatici che è andata al potere a Teheran ha i giorni contati. Il popolo iracheno ha deciso di riprendersi le terre arabe a occidente di Bassora e di aiutare gli iraniani a rovesciare il regime khomeinista. Questi sono due obiettivi a breve scadenza. Probabilmente entro la fine dell’anno saranno raggiunti."


LA RIVOLUZIONE KOMEINISTA

La rivoluzione in Iran Tra la fine del 1978 e l’inizio del 1979 l'Iran fu sconvolto da un’ondata di nazionalismo che sfociò in una serie di incidenti, scontri, e dimostrazioni violente contro Rheza Pahlevi. Lo scià, impotente, abdicava il 31 dicembre 1978 mentre ritornava dall’esilio l’ayatollah (= segno di Dio) Ruhollah Khomeini. Fu l'iniziò di un lungo periodo di crisi nell'area. L’Iran komeinista si diede da fare per esportare il radicalismo confessionale islamico all’interno della nazione irachena ed appoggiò quasi tutti i gruppi terroristici antioccidentali.

l'integralismo Un cartellone tenuto da donne islamiche, seguaci di Khomieni, durante una dimostrazione di protesta ci aiuta a comprendere cosa sia il fondamentalismo islamico (o integralismo). Sul cartellone era scritto: "Per ogni situazione la rivoluzione islamica è la sola soluzione"; nulla meglio di questa frase evidenzia lo spirito intransigente e determinato dell’integralismo islamico che non si ferma di fronte a nulla ma che anzi è disposto a combattere guerre durissime.


ANDAMENTO DEL CONFLITTO

13 settembre 1980
Scontri alla frontiera fra Iran e Iraq causano 200 morti.

18 settembre 1980
Si intensificano gli scontri al confine tra Iran e Iraq. L’Iraq intende conquistare territori a sinistra dello Shatt-el Arab, per il controllo degli sbocchi nel golfo Persico.

22 settembre 1980
Attacco iracheno alla raffineria iraniana di Abadan. Sui mercati, aumenta il prezzo del petrolio.

7 maggio 1981
A Baghdad, aerei israeliani bombardano lo stabilimento industriale di Daura nel quale sospettano che si stia fabbricando un ordigno nucleare.

7 giugno 1981
A Tamuz (Iraq), l’aviazione israeliana distrugge un impianto industriale che sospetta utilizzato per la produzione di armi atomiche. Israele accusa inoltre Italia e Francia di collaborare con l’Iraq per la messa a punto di un ordigno nucleare.

4 maggio 1982
Muore in Iran, per un incidente aereo poco chiaro, il ministro algerino Benyalia. L’Iran accusa gli iracheni della sua morte.

14 luglio 1982
Scoppiano scontri fra Iran e Iraq sulla via per Bassora.

18 luglio 1982
L’Iran lancia un appello agli stati arabi, perché non vendano armi all’Iraq.

2 ottobre 1982
A Teheran, un attentato incendiario provoca 60 morti e centinaia di feriti. Khomeini, in un discorso teletrasmesso, accusa esplicitamente gli Stati uniti e le sue pedine all’interno del paese. L’obiettivo delle stragi – afferma Khomeini – è "cercare una ripetuta rivincita per i loro ripetuti fallimenti, colpendo i poveri e gli oppressi dei quartieri meridionali della capitale…sviare l’attenzione mondiale dalle sconfitte dell’America e del suo servo Saddam". L’offensiva irachena è difatti rintuzzata e, nonostante le fortissime perdite umane, gli iraniani sono penetrati nella zona di Mandali, a 100 km. circa da Baghdad.

2 febbraio 1983
Aerei iracheni bombardano il giacimento iraniano di Nowruz causando un disastro ecologico: una immensa chiazza di greggio nel Golfo.

7 febbraio 1983
L’Iran annuncia la ‘offensiva finale’ contro l’Iraq, alla vigilia dell’anniversario della rivoluzione.

13 aprile 1983
L’Iraq bombarda un altro giacimento petrolifero iraniano, a 20 km circa da quello di Nowruz bombardato il 2 febbraio, dal quale continua a fuoriuscire petrolio che alimenta la chiazza ormai lunga 200 km.

24 luglio 1983
L’Iraq scatena una nuova offensiva contro l’Iran attaccando 9 città.

dicembre 1983
A Baghdad, Saddam Hussein incontra Donald Rumsfeld, inviato speciale in Medio oriente del presidente americano Reagan, in vista di un ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi che, interrotte nel 1967 in seguito alla guerra arabo – israeliana, riprenderanno nel 1984. Successivamente, Rumsfeld si impegnerà in ogni modo a potenziare le vendite di armi americane all’Iraq, tra cui 115 elicotteri militari.

11 febbraio 1984
L’Iraq attacca la città iraniana di Dezful, mentre le forze iraniane raggiungono il Tigri.

27 febbraio 1984
L’Iraq bombarda il terminale petrolifero iraniano di Kharg.

16 marzo 1984
In Italia, il responsabile della Dc per le questioni internazionali, Giulio Orlando, presenta un’interpellanza al governo sulla vendita e l’origine della produzione di armi chimiche usate dall’Iraq, ed accusa gli americani di appoggiare Saddam Hussein, responsabile dell’aggressione all’Iran.

13 maggio 1984
L’Iraq sferra un attacco aereo contro la petroliera iraniana Tabriz e una nave greca. Seguirà nei giorni successivi l’affondamento di petroliere saudite e kuwaitiane.

14 luglio 1984
L’Iraq firma un accordo economico con l’Urss concernente crediti a lunga scadenza.

24 agosto 1984
Aerei iracheni colpiscono una petroliera cipriota nel Golfo.

febbraio 1985
A partire da questa data e fino al novembre 1989, come sarà accertato nel 1992 da una inchiesta del Senato americano, la American type colture colletion company – una società statunitense i cui laboratori sono adiacenti al centro militare di Fort Detrik – effettua ben 61 consegne di colture batteriologiche all’Iraq.

12 marzo 1986
A New York, gli esperti delle Nazioni unite confermano in un loro rapporto, l’uso delle armi chimiche da parte dell’Iraq contro l’Iran.

21 marzo 1986
A Washington, sulla base del rapporto redatto dagli esperti dell’Onu sull’uso di armi chimiche da parte dell’Iraq contro l’Iran, gli Stati uniti formalmente deprecano la violazione del protocollo di Ginevra del 1925 da parte irachena; ma non cessano di aiutare l’Iraq nella guerra, anche chimica, contro l’Iran.

novembre 1986
Il presidente del Parlamento iraniano Rafsanjani rivela i contatti segreti intercorsi con l’amministrazione Reagan. In Usa scoppia lo scandalo Irangate: si scopre che, nonostante l’embargo assoluto decretato dal novembre del 1979, il governo ha venduto armi anche all’Iran, per ottenere fondi neri da destinare alla guerriglia dei contras contro il legittimo governo del Nicaragua.

23-31 dicembre 1986
L’Iran scatena una controffensiva contro l’Iraq a Bassora e in altre località, ed accusa nuovamente l’Iraq di aver impiegato armi chimiche, fornite dai paesi occidentali. L’Iraq per rappresaglia continua a colpire petroliere in transito nel Golfo, e rivendica un attentato che ha distrutto una caserma nel centro di Teheran, con centinaia di vittime: secondo gli iraniani peraltro l’esplosione sarebbe stata accidentale.

24 dicembre 1986
Il settimanale "Oggi" riporta le dichiarazioni di Falco Accame sulle responsabilità del governo italiano nella produzione di armi chimiche da parte dell’Iraq: "Abbiamo anche consentito agli iracheni, attraverso la vendita di elementi per l’agricoltura come defolianti e diserbanti, di produrre armi chimiche che hanno causato migliaia di morti fra gli iraniani".

6 febbraio 1987
Il quotidiano "Il Manifesto" riporta le accuse lanciate dal settimanale britannico "Observer" e dal quotidiano francese "Liberation" alla Montedison di aver costruito in Iraq uno stabilimento per la produzione di un antiparassitario, a base di fosgene, dal quale può essere ricavato il gas nervino. La Montedison smentisce.

23 aprile 1987
Il quotidiano "La Repubblica" riporta le dichiarazioni dell’ambasciatore iraniano che accusa la Montedison di essere "stata una delle fornitrici di prodotti per la fabbricazione di armi chimiche all’Iraq".

17 maggio 1987
Nel Golfo, è colpita da un missile per la prima volta anche una nave americana, la Stark, con la conseguente morte di 37 marines. Nella guerra delle petroliere sono già 230 le navi colpite dal febbraio 1984; motivo che ha spinto il Kuwait, bersaglio prevalente di Teheran per l’appoggio fornito all’Iraq, ad appoggiarsi alle due superpotenze chiedendo ‘protezione’.

2 luglio 1987
L’Iran mette sotto assedio l’ambasciata francese, per ritorsione contro l’analoga misura disposta contro l’ambasciata iraniana a Parigi e la violazione dell’immunità diplomatica per Wahid Gordji, sospettato dalla magistratura francese di coinvolgimento in attentati avvenuti nello scorso settembre. Teheran esige le prove, che non sono state fornite, e la cessazione dell’assistenza militare francese all’Iraq.

16 luglio 1987
L’Iran annuncia l’intenzione di rompere i rapporti diplomatici se la Francia entro 72 ore non porgerà scuse per i maltrattamenti riservati al diplomatico iraniano, non toglierà l’assedio all’ambasciata e continuerà negli aiuti militari all’Iraq. Prima della scadenza annunciata, la Francia replica rompendo per prima le relazioni e chiedendo all’Italia di assumersi la cura dei propri interessi a Teheran.

luglio 1987
Una risoluzione Onu decreta il cessate il fuoco tra Iraq e Iran, e l’apertura dei negoziati di pace; l’Iraq la accetta, mentre l’Iran pone come condizione per trattare la pace che il governo di Saddam sia rovesciato e che sia riconosciuta a livello internazionale la responsabilità irachena del conflitto, e quindi rifiuta la risoluzione.

marzo 1988
Ad Halabja (Iraq),l’esercito iracheno attua una feroce repressione interna contro la popolazione kurda del villaggio, accusata di intesa col nemico, attaccandola con armi chimiche e provocando la morte di almeno 5000 kurdi. (I kurdi, divisi e senza patria, spesso perseguitati nei paesi che si sono spartiti il loro territorio, sono frequentemente risucchiati nei conflitti tra questi stessi paesi: così, in questa guerra, i kurdi iracheni si sono in genere schierati con l’Iran e quelli iraniani con l’Iraq).

18 luglio 1988
Il governo iraniano accetta senza porre condizioni la risoluzione delle Nazioni unite per ristabilire la pace con l’Iraq, in precedenza rifiutata.

8 agosto 1988
Si conclude la guerra fra Iran e Iraq.

25 agosto 1988
A Ginevra iniziano, dopo la firma della tregua, formali negoziati di pace con la mediazione del segretario dell’Onu, Perez de Cuellar.

CONSEGUENZE DEL CONFLITTO

Il dittatore iracheno Saddam Hussein aveva invaso l’Iran per garantire al suo paese un sicuro sbocco sul Golfo Persico e per poter meglio controllare una delle regioni più ricche di petrolio del mondo. In quell’occasione sia l’Unione Sovietica sia gli Stati Uniti e molti altri paesi dell’occidente (come Germania, Francia, Italia) fornirono a Saddam Hussein le armi più potenti e moderne. Essi speravano che Saddam vincesse facilmente l’Iran di Khomeini, finanziatore dei terroristi che facevano capo ai vari movimenti islamici. Ma nessuno di questi obiettivi fu raggiunto.

Non vi furono conseguenze territoriali: la guerra si conclude nel 1988, in seguito ad un intervento dell'ONU, ripristinando i confini precedenti all’inizio della guerra.
Gravi furono invece le conseguenze economiche e sociali: oltre al prezzo altissimo di centinaia di migliaia di vittime, il conflitto stremò le economie dei due paesi a causa dei reciprochi attacchi ai centri nevralgici dell’industria e ai campi petroliferi da cui ricavavano gran parte dei loro introiti.


La guerra dunque è finita, ma altri fatti interessanti al proposito accadono o vengono in luce in periodi successivi. Alcuni di essi riguardano anche l’Italia, per forniture illegali di armi all’Iraq e in particolare per lo scandalo Bnl/Atlanta.


29 agosto 1988
Il governo iracheno riprende la repressione nei confronti della popolazione kurda, accusata di aver appoggiato l’Iran durante la guerra.

4 agosto 1989
Ad Atlanta (USA), l’Fbi perquisisce la sede della Banca nazionale del lavoro e rinviene che vi è uno ‘scoperto’ di 2155 milioni di dollari pagati ad industrie belliche per forniture di armi all’Iraq.

6 settembre 1989
Ad Atlanta (Usa), esplode lo scandalo che coinvolge la Banca nazionale del lavoro per i finanziamenti concessi al regime iracheno: il direttore della filiale americana, Chris Drogou, ha prestato senza adeguate garanzie 4.200 miliardi per l’acquisto di armi al regime di Saddam Hussein.

12 settembre 1989
A Baghdad, si suicida a causa dello scandalo della Banca nazionale del lavoro, l’addetto militare italiano Giuseppe Schiavo.

20 febbraio 1991
A Brescia, il Tribunale condanna 7 amministratori della Valsella, riconosciuti colpevoli di traffico d’armi con l’Iraq al quale avevano venduto illegalmente mine.

14 marzo 1991
A Brescia, altri 2 dirigenti della Valsella, Cesare Somigliana e Gabriel Van Deuren, sono condannati ad 1 anno e 8 mesi di reclusione con la condizionale per la vendita illegale di armi all’Iraq.

23 febbraio 1994
In Italia, la Commissione parlamentare d’inchiesta sui finanziamenti concessi all’Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro approva all’unanimità la relazione conclusiva, la quale afferma che all’epoca dei finanziamenti "gli Stati uniti avevano un fortissimo interesse a contrastare l’Iran, a tal fine nulla potevano di più semplice che appoggiare il nemico immediato dell’Iran, cioè l’Iraq"; aggiunge inoltre che "alcune operazioni finanziarie condotte con l’Iraq da Bnl Atlanta erano ufficiali e perfettamente conosciute dalla direzione centrale…Ciò ha riproposto il problema della responsabilità dei massimi organi della Bnl del tempo, dottori Nesi e Pedde; problema già ampiamente dibattuto dalla Commissione della X legislatura"; e conclude: "E’ ben più di una semplice ipotesi che personaggi del governo italiano e anche della Bnl fossero consapevoli di quanto stava accadendo o comunque avessero ricevuto autorevoli consigli di non guardare con troppa attenzione alle operazioni della filiale di Atlanta".

13 luglio 1998
Una sentenza della sezione lavoro della Corte di cassazione riprende la vicenda della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e dei finanziamenti occulti all’Iraq di Saddam Hussein. Non è vero, affermano i giudici, che esisteva una contabilità occulta gestita dal direttore della filiale Chris Drogoul, ma tutti i 3600 miliardi di finanziamenti ‘illegali’ all’Iraq, già allora sotto embargo dell’Onu, erano iscritti nella movimentazione documentata e contabilizzata di Atlanta; quindi sia i vertici della Bnl che importanti diramazioni della banca, in Germania, Inghilterra e Canada, erano a conoscenza dei finanziamenti all’Iraq.

17 agosto 2002
Il "New York Times" pubblica le dichiarazioni di ex ufficiali dei servizi segreti Usa, secondo i quali, nel corso della guerra tra Iraq e Iran, nel quadro di un programma segreto del Pentagono, oltre 60 ufficiali della Dia hanno fornito al comando iracheno le foto satellitari dello schieramento avversario, piani tattici per le battaglie e indicazioni degli obiettivi da colpire, anche dopo aver saputo che il comando iracheno faceva normalmente uso di armi chimiche nell’attuare i piani d’attacco elaborati dai consiglieri americani. Nonostante il fatto l’amministrazione Reagan avesse ufficialmente condannato l’uso delle armi chimiche da parte irachena, l’allora vice presidente George Bush senior e l’allora consigliere per la sicurezza nazionale Colin Powell non hanno mai ritirato il loro appoggio al programma segreto con cui il Pentagono supportava la guerra dell’Iraq.

2^ Guerra del Golfo

1
Introduzione
Anteprima della sezione

Guerra del Golfo Conflitto che nell’inverno del 1991 oppose l’Iraq a una coalizione internazionale formatasi sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La crisi che portò alla guerra ebbe inizio il 2 agosto 1990, quando l’Iraq invase il Kuwait proclamandone in seguito l’annessione (28 agosto).
2
Le ragioni della crisi
Anteprima della sezione

Le cause che portarono alla guerra del Golfo furono diverse e complesse. In primo luogo, per via della lunga e costosa guerra contro l’Iran, l’Iraq era sprofondato in una grave crisi economica e politica. L’opposizione al regime di Saddam Hussein, diffusa ovunque nel paese, si era fatta particolarmente insidiosa nel nord e nel sud, e cioè nelle regioni a maggioranza curda e sciita, che minacciavano di rendersi indipendenti. Era peraltro caduta nel vuoto la richiesta rivolta da Saddam Hussein agli altri paesi del Golfo di ridurre la produzione di petrolio e innalzarne il prezzo, cosa che gli avrebbe consentito di ottenere maggiori entrate con cui affrontare la grave situazione.

In secondo luogo, l’Iraq considerava una sua regione il Kuwait, del quale non aveva infatti mai riconosciuto l’indipendenza, e lo accusava di sfruttare indebitamente i ricchi giacimenti di petrolio situati presso il confine tra i due paesi e da entrambi rivendicati. Saddam Hussein riteneva che l’aggressione al Kuwait avrebbe sollevato le proteste della comunità internazionale, ma non le reazioni di quei paesi arabi e occidentali, e in particolare degli Stati Uniti, che lo avevano sostenuto nella guerra contro l’Iran. Nell’intento di puntellare il suo traballante regime, Saddam Hussein decise così di giocare la carta nazionalista, ignorando gli ammonimenti della comunità internazionale.
3
L’operazione “Scudo nel deserto”
Anteprima della sezione

L’invasione del Kuwait suscitò le proteste internazionali, ma anche l’energica reazione degli Stati Uniti, decisi a cogliere l’occasione per consolidare la propria presenza in Medio Oriente. Il Consiglio di sicurezza dell’ONU approvò una serie di risoluzioni di condanna, colpendo l’Iraq con sanzioni economiche e intimandogli infine di ritirare le proprie truppe dal Kuwait entro la data del 15 gennaio 1991. Nel corso dell’autunno, su mandato delle Nazioni Unite si costituì una coalizione internazionale formata da più di quaranta paesi (tra cui anche paesi arabi quali l’Arabia Saudita, l’Egitto e la Siria) e una forza composta da più di 700.000 uomini (in maggioranza forniti dagli Stati Uniti) venne schierata nella regione nell’operazione chiamata “Scudo nel deserto” (Desert Shield).
4
L’operazione “Tempesta nel deserto”
Anteprima della sezione

Scaduto l’ultimatum, il 17 gennaio 1991 le forze della coalizione, guidate dal generale statunitense Norman Schwarzkopf, lanciarono l’operazione denominata “Tempesta nel deserto” (Desert Storm), consistente in una massiccia offensiva aerea contro obiettivi militari in Iraq e in Kuwait. Gli attacchi della forza multinazionale erano volti alla neutralizzazione dei centri di comando iracheni, concentrati a Baghdad e a Bassora; all’interruzione delle linee di trasporto e di comunicazione tra Baghdad e le truppe sul campo; alla neutralizzazione dell’artiglieria irachena, trincerata lungo il confine tra Arabia Saudita e Kuwait, e della Guardia repubblicana, composta da un’élite di 125.000 uomini dislocati nell’Iraq sudorientale e nel Kuwait settentrionale. L’offensiva aerea disarticolò in breve tempo il sistema difensivo iracheno, infliggendo pesanti perdite all’esercito e mietendo al contempo molte vittime tra la popolazione civile. Contro le soverchianti forze della coalizione l’esercito iracheno rimase pressoché inerme, riuscendo ad abbattere pochi velivoli e a indirizzare alcune decine di missili Scud verso l’Arabia Saudita e Israele (che, in accordo con gli Stati Uniti, non si lasciò coinvolgere nel conflitto).
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La resa dell’Iraq
Anteprima della sezione

A metà febbraio, di fronte all’aumento delle perdite civili e militari, l’Iraq annunciò l’intenzione di ritirarsi dal Kuwait, ma le condizioni proposte furono respinte dagli Stati Uniti. La coalizione sferrò quindi un decisivo attacco con cui sfondò la linea difensiva irachena e avanzò rapidamente attraverso l’Iraq meridionale, tagliando ogni via di ritirata alla Guardia repubblicana. Nel giro di pochi giorni, la capitale del Kuwait fu liberata e decine di migliaia di soldati iracheni vennero catturati o uccisi. Le successive trattative pervennero a una tregua (3 marzo) e infine al cessate il fuoco (6 aprile).

Le condizioni di resa imposte all’Iraq furono molto severe. Oltre alle restrizioni alla vendita del petrolio (di cui una cospicua parte fu destinata a ripagare i danni inflitti al Kuwait), l’accordo stabilì dei limiti alla stessa sovranità territoriale irachena, prima con l’istituzione di un’area d’interdizione aerea (no-fly zone) a nord e a sud del paese (il cui controllo fu affidato alle forze aeree degli Stati Uniti e della Gran Bretagna) e poi con la creazione di una “zona di protezione” nel nord del paese che diede ai curdi un’ampia autonomia. A ciò si aggiunsero le misure di disarmo volte a smantellare gli arsenali chimici e a impedire lo sviluppo della ricerca di armi nucleari, della cui applicazione furono incaricate l’UNSCOM (Commissione speciale delle Nazioni Unite) e l’AIEA (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica).
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Bilancio della guerra
Anteprima della sezione

Se paragonate all’intensità dello scontro, le perdite della coalizione internazionale furono limitate; secondo il bilancio fornito alla fine delle operazioni i caduti furono circa 300 (di cui alcune decine a causa del cosiddetto “fuoco amico”) e poche centinaia i feriti. Molti veterani della guerra del Golfo (migliaia, secondo alcune fonti) si sarebbero tuttavia ammalati in seguito per gli effetti dell’uranio impoverito contenuto nei proiettili utilizzati dalla coalizione nel conflitto.

Pesanti furono i costi umani e materiali pagati dal Kuwait e soprattutto dall’Iraq. Durante i mesi di occupazione il Kuwait fu sottoposto a un sistematico saccheggio, ma i danni maggiori – economici e ambientali – furono causati dagli incendi appiccati a centinaia di pozzi petroliferi dall’esercito iracheno in ritirata. Dopo la liberazione del paese, l’operazione di spegnimento dei pozzi si protrasse infatti per oltre un anno. L’Iraq subì danni materiali ancora più ingenti, che ne pregiudicarono ogni possibilità di ripresa. Elevatissimo fu il numero dei morti, sia fra le truppe sia fra i civili (le stime variano tra 50.000 e 300.000 vittime), e quello dei feriti. Agli effetti della guerra, negli anni successivi si sarebbero aggiunti quelli delle severe sanzioni, che pur attenuate nel 1995 con il programma Oil for Food (“petrolio in cambio di cibo”, che autorizzava l’Iraq a esportare due miliardi di dollari di greggio al semestre per l’acquisto di viveri e medicinali), portarono il paese sull’orlo del collasso.

Controversi furono gli esiti politici e diplomatici del conflitto. Saddam Hussein, sebbene indebolito, riuscì a conservare il potere. L’Iraq fu accusato di ostacolare il lavoro degli osservatori delle Nazioni Unite incaricati dello smantellamento degli impianti di produzione di armi chimiche e del controllo degli arsenali iracheni, mentre l’Iraq accusò ripetutamente i paesi occidentali e l’ONU di violare gli accordi di pace, disattendendo le clausole che prevedevano il progressivo ritiro delle sanzioni economiche. Le relazioni tra Baghdad, l’ONU e i governi occidentali si caratterizzarono per un’accentuata ostilità e molti furono i momenti di crisi, il più grave dei quali si verificò nel dicembre 1998, quando un nuovo intervento militare contro l’Iraq fu scongiurato all’ultimo momento dall’intervento del segretario generale dell’ONU Kofi Annan che, recatosi in visita a Baghdad, raggiunse un accordo con Saddam Hussein sulla ripresa delle ispezioni in cambio di una revisione delle sanzioni.

Dagli inizi del 1999, con la ripresa dei bombardamenti statunitensi e britannici su obiettivi militari e industriali, la tensione andò via via aumentando. Dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 a New York e Washington, accusato di sostenere Osama Bin Laden e di produrre armi di distruzione di massa, l’Iraq tornò nel mirino dell’offensiva diplomatica anglo-americana, che nel marzo del 2003 sfociò in un nuovo intervento militare che abbatté il regime di Saddam Hussein.


Guerra del Libano (di PierLuigi Zoccatelli)

1. Dall'indipendenza alla guerra

Il Libano accede alla piena indipendenza e sovranità - entrando così ufficialmente nel consesso delle nazioni - il 22 novembre 1943, con la stipula di un Patto Nazionale - conferma di un'antica intesa fra cristiani e musulmani -, che sancisce le modalità di coesistenza fra le diverse realtà etniche, politiche, sociali e religiose del Paese dei Cedri. Ma una maggior presenza operativa sia del blocco occidentale che di quello orientale in Medioriente, dagli anni 1950, produce il frazionamento dell'area in blocchi ostili. In questo clima esplosivo nel 1958, durante la presidenza di Camille Chamoun (1900-1987), si verifica una prima insurrezione, risolta in extremis il 15 luglio dello stesso anno con lo sbarco a Beirut di alcuni battaglioni di marine americani.

Ancora più drammatica è la situazione che il Libano deve fronteggiare dopo la Guerra dei Sei Giorni arabo-israeliana del giugno del 1967, conclusa fra l'altro con l'afflusso in territorio libanese di circa quattrocentomila palestinesi, pari al 15% della popolazione ivi residente. Per ricomporre le tensioni originate dalle attività militari dei palestinesi, che stanno realizzando in Libano un autentico Stato nello Stato, il 3 novembre 1969 - dal capo di stato maggiore dell'esercito libanese generale Émile Boustani e dal leader dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Yasser Arafat - vengono siglati gli Accordi del Cairo. Fatalmente, essi non sono rispettati da parte dei palestinesi, che anzi usano le loro basi per addestrare, oltre ai propri fedayn, "i redentori" della patria, terroristi comunisti delle più diverse nazionalità. Nel maggio del 1973 - dopo che, nel 1970, i sanguinosi avvenimenti di Settembre Nero, in Giordania, hanno fatto crescere la presenza armata palestinese in Libano - il conflitto libano-palestinese si riaccende, temporaneamente scongiurato con un'ennesima trattativa, conclusa dal Protocollo di Melkart, inteso a regolare nel dettaglio le attività dell'OLP nel paese. Ma ormai, invece di una rivendicazione palestinese nei confronti di Israele, prende corpo un contenzioso libano-palestinese che innescherà una guerra dai connotati sempre più internazionali - "una guerra per gli altri", come l'ha puntualmente definita il giornalista, politico e diplomatico libanese Ghassan Tueni - della quale il Libano sarà il tragico e muto scenario, i libanesi le vittime principali e i palestinesi una semplice miccia.



2. "Una guerra per gli altri"

Il 13 aprile 1975 ad Ain Remmaneh, un quartiere di Beirut, una piccola folla di fedeli assiste alla consacrazione di una chiesa. Da un'automobile con quattro uomini a bordo partono raffiche di mitra accompagnate dall'urlo "Siamo combattenti palestinesi": al termine dell'attacco si contano quattro vittime e sette feriti. La notizia si sparge in un baleno e una seconda provocazione, poco dopo, trova una reazione immediata. Un autobus carico di fedayn armati, di ritorno da una parata, passa nel quartiere dopo l'attacco che ha provocato le vittime cristiane e ventisette palestinesi sono crivellati dai colpi: è l'inizio della guerra.

Nella fase iniziale del conflitto le parti in causa sono sostanzialmente due. Da un lato i palestinesi - abbondantemente integrati da soldati siriani -, al fianco dei quali, circa l'80% musulmani, è schierato il Fronte dei Partiti e Forze Progressiste Nazionali, diretto dal leader druso nonché presidente del Partito Socialista Progressista Kamal Joumblatt (1917-1977): un movimento sotto la cui bandiera combattono organizzazioni politiche e militari di sinistra e, in generale, islamiche o filo-siriane; nell'altro campo le organizzazioni maronite - ma non solo - del Fronte Nazionale, raccolte nel movimento politico Fronte Libanese, formato dal Partito Kataeb - i cosiddetti "falangisti", fondati da Pierre Gemayel (1905-1984) -, dal Partito Nazionale Liberale, dai Guardiani dei Cedri, dall'Ordine dei Monaci Libanesi e dalle Brigate Marada. E l'esercito nazionale, nell'impossibilità di svolgere la propria funzione normalizzatrice, di fatto si disgrega: durante il 1976 la metà dei suoi effettivi - circa diciottomila soldati - diserta.

Il conflitto si estende rapidamente e già nel 1976 si combatte nella Bekaa, a Tripoli e nell'Akkar. Iniziano anche i tristemente famosi massacri: il 31 gennaio è la volta del villaggio cristiano di Damour - dove i miliziani palestinesi ammazzano un migliaio di abitanti -; segue immediatamente la non meno violenta rappresaglia nel quartiere musulmano della Quarantine, a Beirut.

L'indebolimento progressivo della resistenza cristiana all'offensiva palestinese porta - sempre nel 1976 - a un grave stallo, preludio di una spartizione del paese. Allora, per la prima volta, emergono con chiarezza le autentiche cause della guerra libanese, perlopiù esterne al pur fragile equilibrio interno del paese, riconducibili in gran parte alla politica regionale di Israele e della Siria: il primo mira alla soluzione definitiva del problema palestinese, fors'anche all'annessione del Libano Meridionale; la seconda, che non ha mai riconosciuto pienamente la sovranità libanese, punta alla costruzione della Grande Siria; infine, le grandi potenze internazionali vedono nella complicità fra i due Stati teoricamente antagonisti la possibilità di una ricomposizione globale del conflitto arabo-israeliano.

In tale clima si produce un primo voltafaccia siriano: preoccupato di mantenere il Libano sotto controllo, nel giugno del 1976 il governo di Damasco si allea di fatto al fronte cristiano, in veste di FAD, Forza Araba di Dissuasione, e introduce così nel paese un contingente di venticinquemila soldati. Ma la strategia del presidente siriano Hafez el-Assad, intesa a orientare i maroniti verso la Siria, non riesce, e nel febbraio del 1978 avvengono i primi massicci bombardamenti siriani contro i villaggi cristiani. Il nuovo atteggiamento siriano rompe l'unità nel Fronte Libanese: si verificano la tragica guerra fra i falangisti e i cristiani filo-siriani dell'ex presidente Soleiman Frangié (1910-1992), e i primi rapporti strategici fra i cristiani, ormai isolati, e l'esercito di Tel Aviv.

All'inizio del 1981 la nuova situazione - aggravata il 17 marzo 1978 da una prima invasione israeliana nel Libano Meridionale, che provoca la reazione immediata dell'ONU e lo schieramento di forze d'interposizione, le FINUL, Forze Interinali delle Nazioni Unite in Libano - diventa particolarmente delicata quando Zahlé - una città in prevalenza greco-cattolica - viene assediata dall'esercito siriano per impedire la costruzione di un "corridoio" da parte dei falangisti. Nell'occasione Israele e Siria - che fino a quel momento non hanno mai oltrepassato una tacita Linea Rossa, delimitante le rispettive zone d'influenza - si confrontano per la prima volta apertamente provocando una grave crisi internazionale, esplosa dopo pesanti incursioni aeree israeliane in soccorso della Resistenza cristiana e lo spiegamento di missili sovietici nella valle della Bekaa da parte dei siriani.

Ma è solo l'inizio del precipitare degli avvenimenti. Il 6 giugno 1982 parte l'operazione Pace in Galilea: sessantamila soldati israeliani varcano il confine del Libano e in breve - con un'azione congiunta artiglieria-marina - accerchiano Beirut, intenzionati a distruggere l'apparato militare dell'OLP e a mostrare la propria supremazia sui siriani. Per circa tre mesi la capitale è teatro di un'atroce guerra casa per casa fra l'esercito israeliano e le milizie palestinesi, sciite di Amal - acronimo di Battaglioni della Resistenza Libanese, che significa "speranza", movimento fondato da Mussa Sadr (1928-1978), poi diretto da Nabih Berri -, musulmane sunnite e i rinforzi della FAD: avrà fine il 19 agosto con l'arrivo di contingenti d'interposizione degli eserciti statunitense, francese e italiano, dopo aver causato decine di migliaia di morti. La sconfitta dei fedayn obbliga Arafat a evacuare circa sedicimila miliziani, imbarcandoli per la Grecia.

Nel frattempo si rende necessaria la rielezione del presidente della Repubblica, e così Bechir Gemayel (1947-1982) - leader della Resistenza cristiana, ma che prudentemente ha evitato di schierare i propri uomini in occasione dell'invasione israeliana - accede alla massima carica istituzionale il 23 agosto 1982, dichiarando subito la propria intenzione di far evacuare dal Libano gli eserciti israeliano e siriano. L'audacia del giovane presidente gli costa cara, e il 14 settembre - tre settimane dopo la sua elezione - viene ucciso in un attentato che provoca altri venti morti. In un clima esasperato dai tragici accadimenti alcune frange di falangisti, abilmente manipolati dalle forze israeliane, si lasciano andare alla ferocia, e nei campi palestinesi di Sabra e Chatila trovano la morte oltre mille civili.

Nel 1983 si verificano i massacri drusi nei villaggi maroniti dello Chouf; la guerra minaccia di riprendere su grande scala e perciò il nuovo presidente Amin Gemayel - fratello minore di Bachir - convoca a Ginevra un Congresso di Riconciliazione Nazionale. Ma, secondo uno schema noto, la prospettiva di pacificazione accende gli animi degli estremisti del fronte musulmano che, il 23 ottobre 1983, sferrano alcuni attentati suicidi contro gli edifici occupati dalle forze d'interposizione francese e americana, provocando quasi trecento vittime.

L'indebolimento dell'OLP iniziato da Israele viene portato a compimento dalla nuova strategia siriana, che lancia la milizia sciita alleata dell'Amal - dal giugno del 1985 al marzo del 1988 - all'assedio dei campi palestinesi: un'ulteriore fase della guerra, che si conclude il 23 dicembre 1988 con la stipula di un armistizio finalizzato alla ripresa congiunta delle operazioni contro Israele dalla città di Sidone.



3. Il Libano occupato

L'entrata in scena dei pasdaran, i "guardiani della rivoluzione" iraniani, e dei miliziani sciiti dell'Hezbollah, il "Partito di Dio", complica ulteriormente il quadro, introducendo la variante terroristica contraddistinta dalla cattura di ostaggi stranieri.

Allo scadere del mandato presidenziale - nell'autunno del 1988 - i siriani ritornano in forza in Libano con trentamila soldati, occupando ormai i due terzi del territorio. Nel momento in cui si profila un grave vuoto istituzionale, il 23 ottobre 1988 Gemayel nomina primo ministro il capo dell'esercito, generale Michel Aoun, che forma un governo composto da tre alti ufficiali. L'intransigenza e il patriottismo del generale Aoun lo spingono quasi immediatamente a scontrarsi prima - a partire dal febbraio del 1989 - con la milizia delle Forze Libanesi, capeggiata da Samir Geagea e infeudata a Israele, poi con l'esercito siriano, contro il quale - il 14 marzo 1989 - proclama una Guerra di Liberazione, che gli vale l'adesione di massa di una popolazione, cristiana e musulmana, estenuata da quattordici anni di guerra e di occupazione straniera.

La reazione della Siria - che appoggia un contro-governo diretto da Selim Hoss - è violenta: per mesi interi bombarda tutte le zone controllate dal rinato esercito libanese, provocando un deterioramento drammatico della situazione, particolarmente nelle regioni cristiane. Nonostante tutto, la resistenza dell'esercito si rivela efficace, finché il governo dell'Arabia Saudita decide di ospitare sul proprio territorio una riunione di riconciliazione da cui scaturiscono gli Accordi di Taef, che - di fatto - ratificano l'egemonia siriana in Libano. Aoun risponde sciogliendo il parlamento, che comunque si riunisce il 4 novembre 1989 nell'aeroporto militare siriano di Kleiat ed elegge alla presidenza della Repubblica René Moawad (1925-1989), morto in un attentato poche settimane dopo.

Gli succede Elias Hraoui, che ratifica il mandato governativo a Selim Hoss, e intima al generale Aoun di dimettersi. Indebolito dalla guerra contro le Forze Libanesi, ormai favorevoli a una spartizione confessionale del paese, isolato dalla nuova politica mediorientale delle grandi potenze - fondata sugli equilibri inaugurati con la Guerra del Golfo nel 1990 -, il libero esercito libanese chiude la propria eroica esperienza quando, il 13 ottobre 1990, l'aviazione siriana interviene per la prima volta in Libano con un feroce attacco - di fatto avallato dalle diverse diplomazie -, che pone fine alla guerra, il cui bilancio comprende oltre centocinquantamila vittime, un terzo della popolazione esiliata e una terra un tempo libera completamente occupata.

Per approfondire: vedi Guglielmo Sasinini e Camille Eid, Alle radici dei cedri. Il dramma libanese, le Chiese, il Sinodo della speranza, con una prefazione di Cesare Alzati, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1995; e padre Giovanni Rulli S.J., Libano. Dalla crisi alla "Pax Siriana", presentato da S. E. mons. Emilio Eid, vescovo titolare di Sarepta dei maroniti, SEI, Torino 1996, che raccoglie articoli comparsi su La Civiltà Cattolica dal 1975 al 1992.

Organi politici dell'ONU

Le Nazioni Unite sono state fondate il 24 Ottobre 1945 da 51 nazioni impegnate a preservare la pace e la sicurezza collettiva grazie alla cooperazione internazionale. Oggi, praticamente, fa parte dellONU ogni nazione del pianeta; in totale, 188 Paesi.
Quando uno Stato diviene Membro delle Nazioni Unite, esso stabilisce di accettare gli obblighi dello Statuto ONU, un trattato internazionale che fissa i principi fondamentali delle relazioni internazionali. Secondo quanto disposto dallo Statuto, lONU svolge quattro funzioni: mantenere la pace e la sicurezza internazionali, sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni, cooperare nella risoluzione dei problemi internazionali e nella promozione del rispetto per i diritti umani, rappresentare un centro per larmonizzazione delle diverse iniziative nazionali.
I Membri dell'ONU sono degli Stati Sovrani. Le Nazioni Unite non sono un governo mondiale e non legiferano. Esse, tuttavia, forniscono i mezzi per aiutare a risolvere i conflitti internazionali e formulano politiche appropriate su questioni di interesse comune.
Alle Nazioni Unite tutti gli Stati Membri grandi e piccoli, ricchi e poveri, con differenti visioni politiche e diversi sistemi sociali fanno sentire la propria voce e votano per dar forma alle politiche della comunità internazionale.
L'ONU ha sei organi principali. Cinque di questi lAssemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e il Segretariato si trovano presso il Quartier Generale di New York. Il sesto, la Corte Internazionale di Giustizia, ha sede a L'Aia, in Olanda.
Cosa è l’ONU?
L’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) è nata il 24 Ottobre 1945 con 51 Paesi che si sono impegnati al mantenimento della pace attraverso la cooperazione internazionale e la sicurezza collettiva. Al giorno d’oggi quasi tutte le nazioni del mondo fanno parte delle Nazioni Unite: i membri sono 191 Paesi.

Quando gli Stati diventano membri delle Nazioni Unite, accettano gli obblighi della Carta delle Nazioni Unite (charter), un trattato internazionale che stabilisce i principi fondamentali delle relazioni internazionali.

Secondo la Carta, le Nazioni Unite hanno quattro obiettivi:
1) mantenere la pace e la sicurezza internazionali
2) sviluppare relazioni amichevoli tra le Nazioni
3) cooperare per risolvere problemi internazionali e per promuovere il rispetto dei diritti umani
4) essere un centro per armonizzare gli interventi delle Nazioni.

L’ONU non è un Governo mondiale e non emana leggi, ma fornisce gli strumenti per risolvere i conflitti internazionali e formula politiche su questioni che riguardano tutti noi.

Alle Nazioni Unite, tutti gli Stati Membri – grandi e piccoli, ricchi e poveri, con visioni politiche e sistemi sociali diversi – hanno voce e un voto in questo processo.

Gli organi principali dell’ONU sono:

Il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC)
L’ECOSOC coordina il lavoro delle quattordici agenzie specializzate dell’ONU, delle dieci commissioni funzionali e delle cinque commissioni regionali. Riceve i rapporti degli undici Fondi e Programmi dell’ONU ed emette le raccomandazioni riguardo alla politica del sistema dell’ONU e dei paesi membri.
Secondo la Carta dell’ONU, l’ECOSOC è responsabile della promozione di una migliore qualità della vita, della piena occupazione, del progresso economico e sociale; dell’identificazione delle soluzioni per i problemi mondiali economici, sociali e sanitari; del miglioramento della cooperazione internazionale culturale e educativa; dell’incoraggiamento al rispetto universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Consiglio per i Diritti Umani
Creato nel 2006, il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (ex Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite) ha il compito di promuovere e proteggere la piena realizzazione e l’usufruire, per tutte le persone, di tutti i diritti stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite e contenuti nei trattati e nelle leggi internazionali sui diritti umani. Il mandato include la prevenzione delle violazioni dei diritti umani, l’assicurazione che vengano rispettati e la promozione della cooperazione internazionale per proteggere i diritti umani. Composto da 47 Stati (che devono servire per un periodo di 3 anni e non devono essere rieleggibili dopo due mandati consecutivi) e riunendosi annualmente a Ginevra, il Consiglio è un organo sussidiario dell’Assemblea Generale da cui dipende. Oltre 3,000 delegati in qualità di Stati Membri, Stati Osservatori e Organizzazioni Non Governative vi partecipano.

Le Commissioni funzionali:
- Commissione per lo Sviluppo Sociale
- Commissione sulle Droghe
- Commissione sulla Prevenzione dei Crimini e sulla Giustizia Criminale
- Commissione sulla Scienza e Tecnologia per lo Sviluppo
- Commissione sullo Sviluppo Sostenibile
- Commissione sullo Stato della Donna
- Commissione sulla Popolazione e lo Sviluppo
- Commissione Statistica

Commissioni Regionali:
- Commissione Economica per l’Africa
- Commissione Economica per l’Europa
- Commissione per l’America Latina e i Caraibi
- Commissione per l’Asia e il Pacifico
- Commissione Economica e Sociale per l’Asia Occidentale
- Forum dell’ONU sulla Foresta
- Sessional Commitees e Standing Committees Expert ad hoc e relativi organi

Programmi e Fondi:
- UNCTAD, Conferenza dell’ONU sul Commercio e lo Sviluppo
- UNDP, Programma dell’ONU per lo Sviluppo
- UNHCR, Alto Rappresentante dell’ONU per i Rifugiati
- UNICEF, Fondo dell’ONU per i Bambini
- WFP, Programma Mondiale per l’Alimentazione
- UNIFEM, Fondo dell’ONU per lo Sviluppo della Donna
- UNV, Volontari dell’ONU
- UNFPA, Fondo dell’ONU per la Popolazione
- UNDCP, Programma dell’ONU per il controllo sulla Droga
- UNEP, Programma dell’ONU per l’Ambiente
- UNHSP, Programma dell’ONU per l’Insediamento Umano Program (UN-Habitat)
- UNRWA, Sussidio ed Agenzia di Lavoro dell’ONU per i Rifugiati della Palestina in Medio Oriente
- ITC, Centro Internazionale per il Commercio (UNCTAD/WTO)

Altre entità dell’ONU:
- OHCHR, Ufficio dell’Alto Rappresentante dell’ONU per i Diritti Umani
- UNOPS, Ufficio dell’ONU per i Servizi dei Progetti
- UNU, Università dell’ONU
- UNSSC, Collegio dell’ONU per i Funzionari del Sistema
- UNAIDS, Programma Comune sull’HIV/AIDS

Agenzie specializzate:
ILO, Organizzazione Internazionale del Lavoro
FAO, Organizzazione dell’Alimentazione e l’Agricoltura
UNESCO, Organizzazione Educativa, Scientifica e Culturale dell’ONU
WHO, Organizzazione Mondiale della Sanità
World Bank Group, Gruppo Banca Mondiale
IMF, Fondo Monetario Internazionale
...

La Corte Internazionale di Giustizia
La Corte Internazionale di Giustizia è il principale organo giuridico dell’ONU. La sua sede è il Peace Palace all’Aja (Paesi Bassi).
Ha iniziato i suoi lavori nel 1946 quando ha sostituito la Corte Permanente di Giustizia Internazionale che è rimasta attiva fino al 1922. Opera sotto uno statuto, molto simile a quello del suo predecessore, che è parte integrante della Carta dell’ONU.
La Corte ha un doppio ruolo: risolvere le dispute legali internazionali a lei presentate dagli Stati con la legge internazionale, e dare pareri consultivi sulle questioni legali a lei sottoposte dagli organi e dalle agenzie internazionali debitamente autorizzate.

L’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale, che fu creata nel 1945 con la Carta dell’ONU, è l’organo principale deliberante dell’ONU che predispone un forum per la discussione multilaterale per tutte le questioni internazionali di cui la Carta dell’ONU si occupa. L’Assemblea è composta di tutti i membri dell’ONU chi si incontrano durante la Sessione Annuale da settembre a dicembre.

Il Segretariato
Il Segretariato è composto dai funzionari internazionali ubicati nelle diverse sedi mondiali. Presta assistenza agli altri organi principali dell’ONU e applica i loro Programmi e le loro politiche. Il capo è il Segretario-Generale che è nominato dall’Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza per un periodo di 5 anni.

Il Consiglio di Sicurezza
Secondo la Carta dell’ONU, il Consiglio di Sicurezza è il primo responsabile per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
È organizzato in modo tale che funzioni continuamente e che, presso la sede principale dell’ONU, debba sempre essere presente un rappresentante per ciascuno Stato membro. Comitato dei Funzionari Militari
Standing Committee ed organi ad hoc bodies
Tribunale Criminale Internazionale per l’ex Jugoslavia
Tribunale Criminale Internazionale per il Rwanda
Commissione dell’ONU per il Monitoraggio, la Verifica e l’Ispezione (Iraq)
Commissione dell’ONU per il Risarcimento
Missioni e Operazioni di Pace

Il Consiglio d’Amministrazione Fiduciaria
Le attività del Consiglio d’Amministrazione Fiduciaria sono state sospese il 1 novembre 1994 quando Palau, l’ultimo territorio fiduciario dell’ONU, ha conquistato sua indipendenza.
Gli obiettivi del Sistema d’Amministrazione Fiduciaria sono stati raggiunti in modo tale che tutti i territori in amministrazione fiduciaria hanno conquistato l’indipendenza o l’autogoverno, o come stati autonomi o come parti d’un paese indipendente che loro confinante.

Carta delle Nazioni Unite
Normativa

Firmata da 51 membri originari ed adottata per acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945

Entrata in vigore con il deposito del ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945

Ratificata dall'ltalia - membro delle N.U. dal 1955 - con legge 17 agosto 1957 n. 848 in Suppl. Ord. G.U. n. 238 del 25 settembre 1957 (testo ufficiale francese) Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 1945

Sommario

Statuto delle Nazioni Unite, adottato il 26 giugno 1945 a San Francisco, a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale. Entrato in vigore il 24 ottobre 1945, è stato ratificato dall'Italia con l. 848/1957.

Indice dei contenuti


1. Carta delle Naziuni Unite (trad. non ufficiale)

2. Legge 17 agosto 1957, n. 848 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 238, del 25 settembre), "Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945"

Abstract


Noi popoli delle Nazioni Unite,

decisi

a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità,
a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,
a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,
a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

e per tali fini

a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in rapporti di buon vicinato,
ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune,
ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,

abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.

In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un’organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.

Capitolo I – Fini e principi
Articolo 1
I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace.
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione;
4. Costituire un centro per il coordinamento dell’attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.
Articolo 2
L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’art. 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:
1. L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.
2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.
3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un’azione preventiva o coercitiva.
6. L’Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del Capitolo VII.

Capitolo II – Membri dell’Organizzazione
Articolo 3
Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all’articolo 110.
Articolo 4
1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.
2. L’ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 5
Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L’esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 6
Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Capitolo III - Organi
Articolo 7
Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un’Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.
Articolo 8
Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all’ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.

Capitolo IV – Assemblea Generale
Composizione
Articolo 9
1. L’Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.
2. Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell’Assemblea Generale.

Funzioni e poteri
Articolo 10
L’Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto e, salvo quanto disposto dall’articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all’altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.
Articolo 11
1. L’Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro.
2. L’Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all’articolo 35, paragrafo 2 e, salvo quanto disposto nell’articolo 12, può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, o al Consiglio di Sicurezza od agli uni ed all’altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un’azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell’Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.
3. L’Assemblea Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale.
4. I poteri dell’Assemblea Generale stabiliti in quest’articolo non limitano la portata generale dell’articolo 10.
Articolo 12
1. Durante l’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l’Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.
2. Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l’Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed informa del pari l’Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l’Assemblea Generale non é in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni.
Articolo 13
1. l’Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:
a) promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione;
b) sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione.
2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell’Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono stabiliti nei Capitoli IX e X.
Articolo 14
Subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 12, l’Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i princìpi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
2. L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.
Articolo 16
L’Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa sono attribuite dai Capitoli XII e XIII, compresa l’approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come strategiche.
Articolo 17
1. L’Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell’Organizzazione.
2. Le spese dell’Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall’Assemblea Generale.
3. L’Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli Istituti specializzati previsti all’articolo 57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali Istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.

Votazione
Articolo 18
1. Ogni Membro dell’Assemblea Generale dispone di un voto.
2. Le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’elezione dei Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’elezione dei Membri del Consiglio Economico e Sociale, l’elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1(c) dell’articolo 86, l’ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l’espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.
3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Articolo 19
Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all’Organizzazione non ha voto nell’Assemblea Generale se l’ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l’ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L’Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Procedura
Articolo 20
L’Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 21
L’Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.
Articolo 22
L’Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni.

Capitolo V – Consiglio di Sicurezza
Composizione
Articolo 23
1. Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d’America sono Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L’Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini dell’Organizzazione, ed inoltre ad un’equa distribuzione geografica.
2. I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva all’aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.
3. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.
Articolo 24
1. Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell’adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.
2. Nell’adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l’adempimento di tali compiti sono indicati nei Capitoli VI, VII, VIII e XII.
3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all’esame dell’Assemblea Generale.
Articolo 25
I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
Articolo 26
Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l’ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall’articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l’istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

Votazione
Articolo 27
1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri.
3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti; tuttavia nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell’articolo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.

Procedura
Articolo 28
1. Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede dell’Organizzazione.
2. Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi Membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un Membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato.
3. Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell’Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.
Articolo 29
Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni.
Articolo 30
Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.
Articolo 31
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest’ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti.
Articolo 32
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.

Capitolo VI – Soluzione pacifica delle controversie
Articolo 33
1. Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia medianti tali
Articolo 34
Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 35
1. Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell’articolo 34 all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale.
2. Uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.
3. I procedimenti dell’Assemblea Generale rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 36
1. Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell’articolo 33, o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.
2. Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedura per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.
3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte.
Articolo 37
1. Se le parti di una controversia della natura indicata nell’articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell’articolo 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.
Articolo 38
Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia.

Capitolo VII – Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione
Articolo 39
Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Articolo 40
Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all’articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.
Articolo 41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.
Articolo 42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 43
1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
2. L’accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell’assistenza da fornirsi.
3. L’accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.
Articolo 44
Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell’articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l’impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.
Articolo 45
Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l’esecuzione combinata di un’azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell’accordo o negli accordi speciali previsti dall’articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 46
I piani per l’impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 47
1. E’ costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l’eventuale disarmo.
2. Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l’efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.
3. Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.
4. Con l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.
Articolo 48
1. L’azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.
2. Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano Membri.
Articolo 49
I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell’eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 50
Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall’esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.
Articolo 51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Capitolo VIII – Accordi regionali
Articolo 52
1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l’esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un’azione regionale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.
2. I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale medianti tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.
4. Questo articolo non pregiudica in alcun modo l’applicazione degli articoli 34 e 35.
Articolo 53
1. Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di questo articolo, quali sono previste dall’articolo 107 o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui l’organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato.
2. L’espressione “Stato nemico” quale è usata nel paragrafo 1 di questo articolo si riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia Stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.
Articolo 54
Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente informato dell’azione intrapresa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Capitolo IX – Cooperazione internazionale economica e sociale
Articolo 55
Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti o dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:
a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;
b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;
c) il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
Articolo 56
I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l’Organizzazione per raggiungere i fini indicati all’articolo 55.
Articolo 57
1. I vari Istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell’articolo 63.
2. Gli Istituti così collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l’espressione “Istituti specializzati”.
Articolo 58
L’Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli Istituti specializzati.
Articolo 59
L’Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi Istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell’articolo 55.
Articolo 60
Il compito di adempiere le funzioni dell’Organizzazione indicate in questo Capitolo spetta all’Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal Capitolo X.

Capitolo X – Consiglio economico e sociale
Composizione
Articolo 61
1. Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall’Assemblea Generale.
2. Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto Membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.
3. Alla prima elezione successiva all’aumento da ventisette a cinquantaquattro Membri del Consiglio Economico e Sociale, oltre ai Membri eletti al posto dei nove Membri il cui mandato scade al termine dell’anno in corso, saranno eletti altri ventisette Membri. Di questi ventisette Membri aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al termine di un anno, e quello di altri nove al termine di due anni, in conformità alle disposizioni che saranno prese dall’Assemblea Generale.
4. Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio .

Funzioni e Poteri
Articolo 62
1. Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche e sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all’Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli Istituti specializzati interessati.
2. Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l’osservanza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti.
3. Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all’Assemblea Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza.
4. Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza.
Articolo 63
1. Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi istituto di quelli indicati all’articolo 57 per definire le condizioni in base alle quali l’istituto considerato sarà collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all’approvazione dell’Assemblea Generale.
2. Esso può coordinare le attività degli Istituti specializzati mediante consultazioni con tali Istituti e raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all’Assemblea Generale ed ai Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 64
1. Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli Istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli Istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall’Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua competenza.
2. Esso può comunicare all’Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.
Articolo 65
Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.
Articolo 66
1. Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente all’esecuzione delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale.
2. Esso può, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da Istituti specializzati.
3. Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del presente Statuto o che possono essere ad esso attribuite dall’Assemblea Generale.

Votazione
Articolo 67
1. Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

Procedura
Articolo 68
Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell’uomo, nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste per l’adempimento delle sue funzioni.
Articolo 69
Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro.
Articolo 70
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché rappresentanti degli Istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e perché i suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli Istituti specializzati.
Articolo 71
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato.
Articolo 72
1. Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.
2. Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest’ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.

Capitolo XI – Dichiarazione concernente i territori non autonomi
Articolo 73
I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell’amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti ed accettano come sacra missione l’obbligo di promuovere al massimo, nell’ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l’obbligo:
a) di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi;
b) di sviluppare l’autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni e del loro diverso grado di sviluppo;
c) di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
d) di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli Istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo;
e) di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d’informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i Capitoli XII e XIII.
Articolo 74
I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica nei riguardi dei territori cui si riferisce questo Capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi sul principio generale del buon vicinato in materia sociale economica e commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del resto del mondo.

Capitolo XII – Regime internazionale di amministrazione fiduciaria
Articolo 75
Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria per l’amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi territori sono qui di seguito indicati con l’espressione “territori in amministrazione fiduciaria”.
Articolo 76
Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell’articolo 1 del presente Statuto, sono i seguenti:
a) rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
b) promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all’autonomia o all’indipendenza, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria;
c) incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza dei popoli del mondo;
d) di assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi nell’amministrazione della giustizia senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 80.
Articolo 77
1. Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti medianti convenzioni di amministrazione fiduciaria:
a) territori attualmente sottoposti a mandato;
b) territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale;
c) territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.
2. Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.
Articolo 78
Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni tra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza.
Articolo 79
Le condizioni dell’amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli articoli 83 e 85.
Articolo 80
1. Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79 e 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo Capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.
2. Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzione per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto dall’articolo 77.
Articolo 81
La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l’autorità che eserciterà l’amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con l’espressione “autorità amministratrice”, potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall’Organizzazione stessa.
Articolo 82
In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto all’amministrazione fiduciaria od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell’accordo o degli accordi speciali stipulati a norma dell’articolo 43.
Articolo 83
1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza.
2. Gli obiettivi fondamentali indicati nell’articolo 76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica.
3. Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza, dell’ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria, spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa.
Articolo 84
L’autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo fine l’autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l’adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell’ordine nel territorio in amministrazione.
Articolo 85
1. Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dall’Assemblea Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell’Assemblea Generale coadiuva quest’ultima nell’adempimento di tali funzioni.

Capitolo XIII – Consiglio di Amministrazione Fiduciaria
Composizione
Articolo 86
1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite:
a) Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
b) quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell’art. 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
c) tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall’Assemblea Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.
2. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso.

Funzioni e Poteri
Articolo 87
L’Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell’esercizio delle loro funzioni, possono:
a) esaminare le relazioni sottoposte dall’autorità amministratrice;
b) ricevere petizioni, ed esaminarle consultandosi al riguardo con l’autorità amministratrice;
c) disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l’autorità amministratrice;
d) esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria.
Articolo 88
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria, e l’autorità amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza dell’Assemblea Generale presenta a quest’ultima una relazione annuale redatta in base a tale questionario.

Votazione
Articolo 89
1. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

Procedura
Articolo 90
1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio regolamento che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest’ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.
Articolo 91
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso, dell’assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli Istituti specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive competenze.

Capitolo XIV – Corte Internazionale di Giustizia
Articolo 92
La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che e basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente Statuto.
Articolo 93
1. Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.
2. Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 94
1. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.
2. Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla Corte, l’altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.
Articolo 95
Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere conclusi in avvenire.
Articolo 96
1. L’Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica.
2. Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli Istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall’Assemblea Generale, hanno anch’essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell’ambito delle loro attività.

Capitolo XV - Segretariato
Articolo 97
Il Segretariato comprende un Segretario Generale ed il personale che l’Organizzazione possa richiedere. Il Segretario Generale è nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo dell’Organizzazione.
Articolo 98
Il Segretario Generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione fiduciaria, ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali organi. Il Segretario Generale presenta all’Assemblea Generale una relazione annuale sul lavoro svolto dall’Organizzazione.
Articolo 99
Il Segretario Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso, possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 100
1. Nell’adempimento dei loro doveri il Segretario Generale ed il personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun Governo o da alcun’altra autorità estranea all’Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte all’Organizzazione.
2. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e del personale ed a non cercare di influenzarli nell’adempimento delle loro mansioni.
Articolo 101
1. Il personale è nominato dal Segretario Generale secondo le norme stabilite dall’Assemblea Generale.
2. Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e, secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite. Questi funzionari fanno parte del Segretariato.
3. La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella determinazione delle condizioni di impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità. Sarà data la debita considerazione all’importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.

CapitoloXVI – Disposizioni varie
Articolo 102
1. Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo l’entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest’ultimo.
2. Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite.
Articolo 103
In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale, prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto.
Articolo 104
L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.
Articolo 105
1. L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini.
2. I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell’Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione.
3. L’Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal fine.

Capitolo XVII – Disposizioni transitorie e di sicurezza
Articolo 106
In attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti dall’articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l’esercizio delle proprie funzioni a norma dell’articolo 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mosca il 30 Ottobre 1943, e la Francia, giusta le disposizioni del paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, quando lo richiedano le circostanze, con altri Membri delle Nazioni Unite in vista di quell’azione comune necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Articolo 107
Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere, nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, un’azione che venga intrapresa od autorizzata, come conseguenza di quella guerra, da parte dei Governi che hanno la responsabilità di una tale azione.

Capitolo XVIII - Emendamenti
Articolo 108
Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 109
1. Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e con un voto di nove Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla Conferenza.
2. Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
3. Se tale Conferenza non sarà tenuta prima della decima sessione annuale dell’Assemblea Generale susseguente all’entrata in vigore del presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all’ordine del giorno di quella sessione dell’Assemblea Generale, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e con un voto di sette Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.

Capitolo XIX – Ratifica e firma
Articolo 110
1. Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.
2. Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d’America che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell’Organizzazione non appena questi sia stato nominato.
3. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da parte della Repubblica di Cina, della Francia, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d’America e della maggioranza degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d’America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari.
4. Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in vigore diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle loro rispettive ratifiche.
Articolo 111
Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari.
In fede di che i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato il presente Statuto.
Fatto a San Francisco il ventisei giugno millenovecentoquarantacinque.

***


Legge 17 agosto 1957, n. 848 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 238, del 25 settembre).
Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945


Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, a decorrere dal 14 dicembre 1955, data di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite.

Articolo 2
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'esecuzione dello Statuto suddetto per il pagamento:
a ) del contributo annuale del Governo italiano alle spese delle Nazioni Unite con effetto dal 14 dicembre 1955;
b ) della quota di partecipazione del Governo italiano al fondo di esercizio delle Nazioni Unite.

Articolo 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 780.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio.
All'onere di lire 625.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Strasburgo, 13:19
PENA DI MORTE: CONSIGLIO EUROPA ESULTA PER MORATORIA ONU
Esultanza di Terry Davis, segretario generale del Consiglio d'Europa, per il primo voto favorevole all'ONU alla moratoria sulla pena di morte. "Una svolta decisiva, un passo avanti verso l'abolizione" dice Davis secondo il quale la campagna per la moratoria mondiale promossa dall'Italia all'ONU e l'abolizione della pena di morte, con il voto di ieri, "guadagnano terreno". "L'approvazione del progetto di risoluzione da parte della terza commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite segna una svolta decisiva nello sforzo di abolire le esecuzioni in tutto il mondo". "Essendo una zona franca per quanto riguarda la pena di morte, tutta l'Europa e' ovviamente in favore dell'iniziativa, ma l'esplicito sostegno della Commissione dell'ONU per la moratoria dimostra che la necessita' di abolire le esecuzioni non e' solo un punto di vista europeo. Il testo che sara' messo ai voti all'Assemblea generale nel prossimo mese di dicembre - conclude Davis - rappresenta lo sforzo collettivo di una vasta coalizione di Paesi che respingono questa forma disumana di punizione".

1 commento:

Manuel Alamo Septiem ha detto...

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